OF OSTEOPATHIC MEDICINE
CFU
Compensativi
L’Accordo Stato-Regioni prevede un percorso in più fasi che porta al riconoscimento finale del titolo di Osteopata.
Di seguito spieghiamo cosa significa iscrizione all’Elenco Speciale, quali sono i passi successivi e il ruolo dei CFU compensativi.
L’iscrizione all’elenco speciale non basta, è solo il primo passaggio
Entrare nell’Elenco Speciale è esattamente non significa aver già ottenuto l’equipollenza del titolo, né essere già iscritti all’Albo definitivo degli Osteopati.
L’Elenco Speciale serve solo come strumento transitorio, cioè come fase iniziale che consente ai professionisti di rimanere nel sistema durante il percorso di regolarizzazione.
Il percorso non si ferma con l’iscrizione all’Elenco Speciale. Dopo questo primo step, il professionista deve comunque completare il percorso previsto dalla norma per arrivare al riconoscimento finale.
Il titolo abilitante valido che, entro 6 anni dall’iscrizione all’Elenco Speciale, occorre conseguire è il riconoscimento del titolo e l’equipollenza del titolo pregresso alla laurea abilitante in osteopatia, attraverso il percorso previsto e il superamento dell’esame di abilitazione.
Se questo non avviene entro il termine, si decade dall’Elenco Speciale.
Il percorso completo

Titolo pregresso

Iscrizione elenco speciale

Completamento del percorso di equipollenza

Esame di abilitazione

Iscrizione all’Albo definitivo degli Osteopati
Il meccanismo corretto è questo: titolo pregresso → iscrizione all’Elenco Speciale → completamento del percorso di equipollenza → esame di abilitazione → iscrizione all’Albo definitivo degli Osteopati.
Chi non ha una laurea sanitaria deve fare le misure compensative da 30 CFU
Non tutti i professionisti seguiranno lo stesso percorso. La differenza principale riguarda chi appartiene al primo gruppo, cioè l’osteopata D.O. senza laurea sanitaria di base.
Per questi professionisti, il percorso verso l’equipollenza non si esaurisce con l’esame finale, ma prevede anche l’obbligo di acquisire le misure compensative universitarie, quantificate in 30 CFU.
Per il primo gruppo, il percorso è composto da due elementi:
- da una parte le misure compensative, cioè conseguire i 30 CFU universitari obbligatori;
- dall’altra l’esame di abilitazione finale.
Diversa è la situazione di chi appartiene al secondo gruppo, cioè il professionista sanitario già laureato che ha anche il diploma in osteopatia.
In questo caso il percorso è più leggero, perché parte delle competenze sono già considerate presenti in virtù della laurea sanitaria posseduta, e quindi il trattamento normativo non è identico a quello del primo gruppo.
Iscriversi all’Elenco Speciale non basta: per arrivare davvero al riconoscimento finale bisogna completare il percorso previsto dalla norma; chi non possiede una laurea sanitaria deve obbligatoriamente acquisire i 30 CFU compensativi, oltre a sostenere l’esame conclusivo.
Per chi rientra nel profilo dell’osteopata D.O. senza laurea sanitaria, il testo prevede anche delle misure compensative da acquisire, in particolare 30 CFU relativi a medicina legale, etica e odontologia.
Per chi invece ha già una laurea sanitaria, quelle conoscenze possono essere dimostrate tramite il riconoscimento dei CFU già posseduti. Inoltre, le Università possono riconoscere ulteriori CFU in base ai percorsi formativi pregressi, secondo i propri regolamenti.
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