Chi può
iscriversi

Può fare domanda chi si è iscritto entro il 31 agosto 2026 a un corso di formazione in osteopatia di almeno tre anni e lo ha poi concluso, purché rientri in uno dei due profili previsti dal testo dell’Accordo Stato–Regioni e del Decreto Ministeriale.

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34 CFU compensativi –
chi deve acquisirli

  • I professionisti diplomati in Osteopatia (D.O.) presso una scuola italiana, in assenza di laurea sanitaria, devono acquisire le integrazioni formative previste dalla normativa.
  • I professionisti in possesso di un Diploma in Osteopatia D.O. rilasciato da una scuola italiana, accompagnato da un titolo universitario estero (BSc o MSc in Osteopatia). Potranno dopo l'iscrizione al corso sottoporre il proprio curricullum alle università per una valutazione finalizzata all'eventuale riconoscimento e accraditamento di materie e crediti formativi già acquisiti.

I due profili previsti

Osteopata D.O. senza laurea sanitaria

1. Osteopata Titolo D.O. - Titolo Bsc OST - Titolo Msc OST

Per chi non possiede una laurea sanitaria di base.

  • Diploma di scuola superiore;
  • Titolo di osteopatia ottenuto con superamento dell’esame finale clinico;
  • Almeno 2.400 ore di formazione teorico pratica, di cui 960 ore in presenza ed il resto studio individuale;
  • Almeno 1.000 ore di tirocinio clinico osteopatico con documentazione certificante delle attività e della supervisione tutoriale.
Professionista sanitario con titolo in osteopatia

2. Professionista sanitario con titolo in osteopatia

Per chi ha già una laurea in una professione sanitaria (es. fisioterapista) e possiede anche il diploma D.O.

  • Laurea abilitante in una professione sanitaria o titolo equipollente;
  • Titolo di osteopata D.O. ottenuto con esame clinico finale;
  • Almeno 1.500 ore di formazione teorica, di cui almeno 600 ore in presenza ed il resto studio individuale;
  • Almeno 1.000 ore di tirocinio clinico.
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La differenza
tra i due profili

Per i professionisti appartenenti al secondo profilo, cioè i professionisti sanitari già in possesso di una laurea abilitante e di un Diploma in Osteopatia D.O., il percorso risulta più semplificato e con meno CFU da integrare in quanto le competenze sanitarie di base sono già considerate acquisite in virtù del titolo sanitario posseduto.

3. Il punto molto importante sul tirocinio

È richiesto il possesso di almeno 1.000 ore di tirocinio clinico osteopatico documentato.

Qualora la durata del tirocinio pratico non soddisfi il limite minimo di 1.000 ore, può essere valutata anche l'esperienza lavorativa di almeno 36 mesi nell’abito dell’attività professionale dell’osteopata, nel periodo tra 11 gennaio 2018, ed entro 24 mesi successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (22 maggio 2028).

L’attività professionale dovrà essere adeguatamente documentata mediante elementi oggettivi e verificabili, quali ad esempio:

  • fatture professionali
  • partita IVA
  • contratti di collaborazione
  • documentazione fiscale
  • certificazioni dell’attività svolta
  • altra documentazione idonea a comprovare l’effettivo esercizio
Percorso riconoscimento

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Obiettivo riconoscimento

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